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	<title>Diritto Civile &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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	<description>Consulenza legale - Divorzio &#124; Separazione &#124; Divorzio Breve</description>
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	<title>Diritto Civile &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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		<title>Ambulanze e circolazione stradale</title>
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		<pubDate>Fri, 31 May 2024 10:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
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					<description><![CDATA[IL CONDUCENTE DELL’AMBULANZA NON È TENUTO AD OSSERVARE LA SEGNALETICA MA NON PUÒ IGNORARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA, CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO. 31/05/2024 &#8211; Avv. Giuseppe FABOZZI Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 4316 dello scorso febbraio. Invero, l&#8217;art. 177 – 2° comma &#8211; del vigente codice della strada consente ai conducenti degli autoveicoli...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-6295" src="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-300x300.png" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-300x300.png 300w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-150x150.png 150w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-45x45.png 45w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934.png 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p><strong>IL CONDUCENTE DELL’AMBULANZA NON </strong><strong>È </strong><strong>TENUTO AD OSSERVARE LA SEGNALETICA MA NON PU</strong><strong>Ò </strong><strong>IGNORARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA, CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO.</strong></p>
<p>31/05/2024 &#8211; Avv. Giuseppe FABOZZI</p>
<p>Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 4316 dello scorso febbraio.</p>
<p>Invero, l&#8217;art. 177 – 2° comma &#8211; del vigente codice della strada consente ai conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, nell&#8217;espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, di ignorare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico; tutto ciò deve però avvenire nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, alle quali essi devono comunque conformarsi.</p>
<p>Per costante giurisprudenza della Corte tale norma va letta nel senso che il conducente dell’ambulanza (o degli altri mezzi ivi indicati) che abbia attivato la sirena e il lampeggiante è autorizzato a violare le regole sulla circolazione stradale e quindi non potrà essere sanzionato per questo; ma la disposizione del codice non lo esonera affatto dall&#8217;osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, che sempre devono ispirare il comportamento su strada.</p>
<p>In altri termini, da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze, alle quali deve invece adeguare la sua condotta di guida.</p>
<p>Ovviamente non può tacersi del fatto che il medesimo articolo del codice, al 3° comma, impone che chiunque si trovi su una strada percorsa dall’autoambulanza o su una strada ad essa adiacente e in prossimità dell’incrocio, appena udito il segnale acustico, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.</p>
<p>Una notazione: la norma altresì vieta esplicitamente un comportamento piuttosto diffuso e espressione di malcostume, quello di seguire l’ambulanza al fine di avvantaggiarsene nella progressione di marcia.</p>
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		<title>ISCRIZIONE A RUOLO DINANZI AL GIUDICE DI PACE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER EMERGENZA COVID-19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 22:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[TERMINE UTILE PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEI GIUDIZI LA CUI PRIMA UDIENZA E’ FISSATA ENTRO IL PERIODO DI SOSPENSIONE EMERGENZIALE 20/04/2020 – Avv. Giuseppe Fabozzi L’art. 83 del D.L. 18/2020 dispone, tra le altre cose, che: le udienze dei procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15/4/2020 (ora 11/5/2020); è sospeso il decorso dei...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TERMINE UTILE PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEI GIUDIZI LA CUI PRIMA UDIENZA E’ FISSATA ENTRO IL PERIODO DI SOSPENSIONE EMERGENZIALE</p>
<p>20/04/2020 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<br />
<p>L’art. 83 del D.L. 18/2020 dispone, tra le altre cose, che:</p>
<ul>
<li>le udienze dei procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15/4/2020 (ora 11/5/2020);</li>
<li>è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;</li>
<li>più nello specifico, si intendono sospesi i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;</li>
<li>ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;</li>
<li>quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.</li>
</ul>
<p>È interessante verificare in che maniera incidono tali prescrizioni sul termine per l’iscrizione a ruolo delle cause civili la cui citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace sia fissata per una data ricadente nel periodo di sospensione straordinaria per emergenza COVID-19.</p>
<p>Per le cause dinanzi al Tribunale o alla Corte d’Appello il problema non si pone; la relativa soluzione risponde ad una logica di intuitiva applicazione e comunque ampiamente acquisita alla nostra esperienza: il termine dei dieci giorni si sospende il 9 marzo e ricomincia a decorrere dal 12 maggio, semplice! Tante pagine scritte dai commentatori, dai COA, dalla stampa specializzata su questo meccanismo sono apparsi, per la verità, un inutile dispendio (si fa per dire) di energie. Poca attenzione, e questa non è una novità, viene riservata alla giustizia c.d. minore<a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>; come se il Giudice di Pace e tutte le problematiche ad esso connesse non esistessero.</p>
<p>Sta di fatto che pendente il periodo di sospensione il problema dell’iscrizione a ruolo dinanzi al Giudice di Pace invece si pone e come. La casistica è la più varia: si va da uffici che garantiscono il servizio a mezzo di un presidio che riceve regolarmente le richieste di iscrizione ad uffici che sono completamente chiusi, da uffici che accettano richieste di iscrizione inoltrate a mezzo raccomandata o a mezzo PEC ad uffici che ritengono non corretta tale modalità, e via dicendo. Non manca chi ritiene che durante il periodo di sospensione dei termini sia inibita, vietata ogni attività difensiva e ciò sul presupposto che l’attività del difensore implica, giocoforza, una corrispondente attività degli uffici e/o della controparte, i quali non possono esservi tenuti proprio in ragione della sospensione<a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p>Provo ora ad elencare delle ipotetiche soluzioni al caso in esame prese qua e là sul web, salvo poi analizzarne la fattibilità.</p>
<p>A)- Le cancellerie non possono rifiutare l’iscrizione a ruolo delle cause la cui prima udienza è fissata, in citazione, nel periodo di sospensione emergenziale.</p>
<p>Il concetto mi sembra corretto e condivisibile. Vero è che sono stati sospesi dei termini e che sono stati disposti dei rinvii ex lege, ma il servizio Giustizia non è affatto stato sospeso. È un servizio essenziale, necessario, irrinunciabile. Ne deriva che i singoli uffici giudiziari avrebbero comunque dovuto lasciare un presidio funzionante affinchè, nel rispetto delle regole imposte dalla contingente situazione sanitaria, fosse garantito l’espletamento di talune attività, tra queste l’iscrizione a ruolo dei processi. Qualche ufficio l’ha fatto, molti altri no e di certo non si può tornare indietro nel tempo; ma neanche si può immaginare che l’incolpevole attore che abbia trovato l’ufficio chiuso debba subire pregiudizio dalla irragionevole serrata. Quella che, a mio modesto avviso, doveva essere la via maestra (iscrizione a ruolo entro la data di udienza indicata in citazione) è ora divenuta non più percorribile, salvo a ritenere (come dirò più avanti) che il termine sia ancora aperto.</p>
<p>B)- L’iscrizione può essere effettuata con inoltro di plico postale a mezzo raccomandata o PEC.</p>
<p>Tale modalità è stata ritenuta utilmente esperibile dalla S.C. a SS.UU. con la pronuncia n. 5160 del 4/3/2009, in ragione della semplicità e celerità che caratterizza il processo dinanzi al Giudice di Pace. La questione che si pone, piuttosto, è relativa al momento in cui l’adempimento può dirsi compiuto, ma questa è un’altra storia. Sta di fatto che l’atto pervenuto per posta non può essere ritenuto improduttivo di effetti, inesistente o nullo (nessuna norma contempla tale ipotesi di nullità), al più si potrà parlare di irregolarità. Diversi uffici hanno accettato richieste di iscrizioni a ruolo pervenute con tale modalità; ma poiché altri uffici non lo hanno fatto si ripresenta la questione già evidenziata in fine al paragrafo precedente.</p>
<p>C)-Èstato ipotizzato e suggerito di “<em>notificare un nuovo atto di citazione, identico al precedente, ove si indichi una nuova udienza fissa a comparire posticipata oltre la scadenza del termine di sospensione emergenzialmente previsto, rinunciando, così, all’udienza già proposta e ricadente nel periodo di sospensione</em>”<a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>La portata pratica del rimedio è indubbia; ma si tratta appunto di rimedio, di escamotage, non di soluzione giuridica al problema.</p>
<p>D)- Ho anche letto che, una volta iscritta la causa dopo la fine del periodo di sospensione (e fin qui condivido), “<em>il giudice, in caso di mancata costituzione del convenuto, deve rilevare la nullità dell’atto di citazione per vizio della vocatio in ius, ex art. 164, comma 1, c.p.c., ed ordinare all’attore la rinnovazione della citazione</em>” che “<em>comporta la sanatoria ex tunc dei vizi della domanda</em>”<a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p>Non mi convince molto il riferimento alla nullità della citazione. La nullità di un atto del processo è una sanzione conseguente all’inosservanza, da parte del suo autore, delle regole imposte per la sua formazione. Sebbene non sia incompatibile con il nostro ordinamento, sarei cauto nel fare autolesionistici riferimenti ad una nullità non solo incolpevole ma anche sopravvenuta.</p>
<p>E)- Ho anche sentito affermare che al termine a comparire concesso in citazione bisognerà aggiungere i giorni di sospensione, così come per qualunque altro termine processuale.</p>
<p>In tal modo, laddove io abbia notificato il giorno 2 marzo atto di citazione per l’udienza del 22 aprile, il termine a comparire da me determinato in 50 giorni liberi maturerebbe, quanto ai primi sei giorni, dal 3 all’8 marzo compresi e, quanto ai successivi 44 giorni, dal 12 maggio al 24 giugno compresi, sicchè la nuova data di riferimento sarà il 25 giugno. Non mi sento di condividere tale costruzione. La soluzione va in ogni caso trovata nell’ambito dell’ordinamento giuridico vigente e non può essere frutto di una trovata occasionale. A chi sostiene che questa strada è in sintonia con un principio applicabile ad ogni altro termine processuale e, in particolare, al termine a comparire che decorre a cavallo del periodo di sospensione feriale, obietto che in quel caso la citazione deve indicare una data di udienza che sia già, ab origine, rispettosa della sospensione.</p>
<p>F)- Soluzione auspicata.</p>
<p>Lungi da me l’idea di ipotizzare nuove categorie di termini, io una differenza tra il termine in questione e tutti gli altri termini processuali la intravedo. Qui, invero, non si tratta di un termine di durata; non si tratta di un periodo il cui decorso si sospende. Si tratta, piuttosto, di una data da calendario, come quella delle udienze. E, come per le udienze, in presenza di data fissa più che di “sospensione” dovremmo parlare di “rinvio”. C’è, però, una notevole differenza di ordine pratico tra i due casi:</p>
<ul>
<li>il rimedio del rinvio dell’udienza è a portata di mano dell’ufficio giudiziario, presso cui già esiste un giudizio iscritto e portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria, che può quindi adottare provvedimenti;</li>
<li>la data ultima per l’iscrizione a ruolo, che poi coincide con la data della prima udienza, afferisce invece ad un fascicolo non ancora esistente e sul quale, di conseguenza, l’ufficio non può lavorare.</li>
</ul>
<p>Ed allora va da sé che il rinvio deve rispondere ad un automatismo; e se così è, in osservanza della regola generale secondo cui il termine che scade durante il periodo di sospensione è automaticamente differito al giorno successivo a quello in cui viene a cessare la sospensione stessa, nel nostro caso la data di riferimento non può che essere quella del 12 maggio 2020.</p>
<p>Prima di procedere oltre bisogna chiedersi cosa accadrebbe laddove la richiesta di iscrizione a ruolo venisse depositata nei giorni a seguire, dal 13 maggio in poi; il cancelliere dovrebbe accettarla o dovrebbe invece rifiutare l’iscrizione, a fronte di una citazione a comparire ad una data  già trascorsa? In generale, in ordine al comportamento da tenere dal cancelliere in caso di tardiva iscrizione a ruolo, per il processo dinanzi al Tribunale va operato un distinguo:</p>
<ul>
<li>se la richiesta di iscrizione avviene oltre i dieci giorni dalla notifica ma prima dell’udienza indicata in citazione, il cancelliere deve procedere all’iscrizione<a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</li>
<li>se la richiesta viene presentata dopo l’udienza indicata in citazione il cancelliere dovrà rifiutare l’iscrizione<a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</li>
</ul>
<p>Va da sé che, ai fini che qui interessano, solamente questa seconda ipotesi va presa in considerazione, poichè la prima, laddove riferita ad un giudizio dinanzi al Giudice di Pace, non è affatto una ipotesi di richiesta tardiva. A rigore, dunque, “tutti” i giudizi la cui citazione contempli una data a comparire compresa tra il 9 marzo e l’11 maggio andrebbero iscritti entro la giornata del 12 maggio e non oltre.</p>
<p>La soluzione appare però paradossale permanendo il divieto di iscrizione o la chiusura degli uffici durante il periodo di sospensione; si pensi che in una singola giornata confluirebbero nelle cancellerie una moltitudine di avvocati istanti ed una mole di lavoro normalmente espletata in 64 giorni, a volte già con difficoltà. Va da sé che occorrerà diluire in un periodo di tempo più ampio, orientativamente non minore di 10 giorni, l’immane incombenza. Tale arco temporale potrebbe, in linea teorica, essere:</p>
<ul>
<li>successivo alla scadenza del periodo di sospensione (es: dal 12 al 22 maggio). Tale soluzione consentirebbe agli uffici di continuare a rimanere chiusi fino al giorno 11 ma è evidente che essa richiederebbe un intervento del legislatore che facesse rivivere, dal 13 maggio in poi, termini oramai scaduti il 12 maggio;</li>
<li>antecedente alla scadenza del periodo di sospensione (es: dal 2 al 12 maggio). Tale rimedio, alla portata del Capo dell’Ufficio Giudiziario ed immediatamente realizzabile, non apporterebbe nessuna forzatura al sistema, in quanto consentirebbe l’iscrizione entro il termine utile del 12 maggio.</li>
</ul>
<p>È auspicabile dunque che i Capi degli Uffici Giudiziari, ove non vi abbiano già provveduto, istituiscano presso ciascun ufficio del Giudice di Pace del circondario di rispettiva competenza un presidio che riceva, entro il 12 maggio, le richieste di iscrizione a ruolo di tutti i giudizi introdotti con citazione a comparire per una data compresa nel periodo della sospensione emergenziale o che, laddove vi abbiano già provveduto, vigilino affinchè sia effettiva ed operativa la presenza di tali presidi.</p>
<p>Ogni altra soluzione quantomeno implicherebbe uno sforzo interpretativo sui complicati meccanismi in gioco e questo non darebbe certezze. Non possiamo permetterci differenti punti di vista, differenti interpretazioni o applicazioni tra uffici diversi o addirittura tra giudici diversi; così come non possiamo rischiare che, espletato un intero giudizio, nella fase decisionale o di impugnazione venga fuori un difetto genetico che ne comprometta la validità. L’iscrizione generalizzata entro il 12 maggio fugherebbe invece ogni dubbio interpretativo poiché, si ripete, con essa non si andrebbe a forzare il sistema vigente.</p>
<p>Qualunque sia la soluzione che si intenda accogliere non va trascurato che in ogni caso va garantita l’effettività del termine a comparire. Ne consegue che, allorquando il periodo di sospensione abbia inciso su tale essenziale termine, se il convenuto non dovesse costituirsi in giudizio andrebbe rifissata la prima udienza ed ordinata la rinotifica dell’atto di citazione; se, invece, il convenuto dovesse costituirsi sarebbe rimessa a lui la scelta tra ottenere la rifissazione dell’udienza, nel rispetto del termine in questione, o accettare senz’altro il contraddittorio.</p>
<p>______________________________________________</p>
<p>NOTE:</p>
<p><a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Con una competenza per valore fino a 20.000 euro (pari al reddito medio 2019 in Italia), tra breve ampliata fino a 50.000 euro, è davvero improprio parlare della giustizia di pace come di una giustizia “minore”.</p>
<p><a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, ad esempio, il 30/3/2020 ha diramato una nota agli Uffici dei Giudici di Pace con la quale, sul presupposto che la sospensione dei termini ex art. 83 D.L. 18/2020 valga “<em>anche per la proposizione degli atti del giudizio, per cui gli stessi non possono essere qualificati atti urgenti e/o indifferibili, in quanto gli eventuali termini riprenderanno a decorrere dopo il 15/4/2020</em>(ndr: ora 11/5/2020)”, dispone che “<em>fino al 15 aprile 2020</em>(ndr: ora 11/5/2020) <em>non dovranno essere accettate nuove iscrizioni a ruolo</em>”. Non mi appaga e non mi sento di condividere tale disposizione poiché essa, nel ritenere “non indifferibile” e quindi “differibile” l’adempimento in parola, fornisce la soluzione al problema di fondo che qui mi sto ponendo come un presupposto certo, senza peraltro spiegare né come si giunga a ritenere differibile la richiesta di iscrizione a ruolo nè a quale momento essa possa essere differita.</p>
<p><a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Lorenzo Balestra, 27/3/2020, “Gli effetti della sospensione dei termini processuali per l’emergenza Coronavirus”, in www.ilprocessocivile.it.</p>
<p><a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>Michele Liguori, 10/4/2020, “Covid-19 e d.l. 8 aprile 2020 n. 23: stop di 64 giorni a tutti i processi”, in www.ridare.it.</p>
<p><a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>Ciò consente il funzionamento del meccanismo previsto dall’art. 171, in quanto è ben possibile che il convenuto si costituisca entro il termine a lui assegnato dall’art. 166; in mancanza il giudizio si estinguerà ex art. 307.</p>
<p><a href="applewebdata://4BA9ACE9-F567-40FF-916E-C317DE868808#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>Il ritardo è tale che non consentirebbe al cancelliere nemmeno il compimento delle attività collegate, ex art. 168 bis. Peraltro l’eventuale iscrizione andrebbe a realizzare un’ipotesi di riassunzione in assenza di atto riassuntivo (Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Commentario del Codice di Procedura Civile, Vol. III, tomo I, Utet, sub. Art 171).</p>
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		<title>DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE. MA CHI GUIDAVA?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 08:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[conducente]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
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					<description><![CDATA[NON SEMPRE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO PUO’ RISALIRE A CHI GUIDASSE LA SUA AUTO AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE 28/06/2018 – Avv. Giuseppe Fabozzi Accade che nel verbale di contestazione si venga invitati a comunicare chi fosse alla guida del veicolo e, dunque, chi materialmente abbia posto in essere la manovra sanzionata, così da potergli addebitare la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NON SEMPRE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO PUO’ RISALIRE A CHI GUIDASSE LA SUA AUTO AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE</p>
<p>28/06/2018 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Accade che nel verbale di contestazione si venga invitati a comunicare chi fosse alla guida del veicolo e, dunque, chi materialmente abbia posto in essere la manovra sanzionata, così da potergli addebitare la decurtazione di punti dalla patente. È noto infatti che al momento del rilascio della patente viene attribuito, a ciascuna, un punteggio di venti punti; tale punteggio subisce decurtazioni nella misura riportata nella <a href="http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=8625">tabella allegata</a> e in caso di violazione di una delle norme ivi indicate. L&#8217;autorità che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia all&#8217;anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione deve essere effettuata a carico del conducente del veicolo, quale responsabile della violazione; quando però il conducente non sia stato nell’immediatezza identificato, il proprietario del veicolo viene invitato a fornire, all&#8217;organo di polizia che procede e nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, i dati personali e della patente della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa violazione. Il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire tali dati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.143.</p>
<p>Il problema sorge allorquando sia difficile ricordarsene, magari per il lungo tempo trascorso o perché quel veicolo è normalmente utilizzato da più persone, familiari, dipendenti, collaboratori o altro. Un primo orientamento della giurisprudenza riteneva che il proprietario dovesse, sempre, sapere chi utilizza la sua macchina e che, in mancanza, è giusto che fosse sanzionato. La questione è andata però nel tempo modificandosi, principalmente per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale che, già nel 2008 (sent. n. 165), ritenne che al proprietario dovesse comunque essere riconosciuta la facoltà di giustificarsi e che andasse sanzionata non la mera omessa collaborazione bensì il “rifiuto” di collaborare.</p>
<p>Di recente la Cassazione (sent. n. 12218/2018) è giunta a precisare che se è di sicuro sanzionabile chi non ottemperi alla richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non è certo che lo sia chi abbia invece fornito una risposta, sebbene negativa, offrendo delle ragioni a giustificazione della sua mancata collaborazione. La Corte ha, in sintesi, espresso il seguente principio di diritto: “<em>Ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”</em>. Accedendo al link è possibile leggere il <a href="http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9555_04_2018_no-index.pdf">testo integrale</a> della sentenza.</p>
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		<title>TUTTA COLPA DI EPICURO, DIREI!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Successione Mortis Causa]]></category>
		<category><![CDATA[danno catastrofale]]></category>
		<category><![CDATA[danno da lucida agonia]]></category>
		<category><![CDATA[danno da morte]]></category>
		<category><![CDATA[danno parentale]]></category>
		<category><![CDATA[danno tanatologico]]></category>
		<category><![CDATA[danno terminale]]></category>
		<category><![CDATA[iure hereditatis]]></category>
		<category><![CDATA[iure proprio]]></category>
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					<description><![CDATA[IN TERMINI DI VALUTAZIONE DEL DANNO, LA LESIONE ALLA PERSONA E&#8217; PIU&#8217; GRAVE DELLA MORTE? 03/11/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Nel corso della mia carriera professionale ho sentito anche dire, in maniera semiseria (in fondo, il cinismo è una forma di estremizzazione dell’ironia), che se ti dovesse capitare di investire un pedone, torna indietro e...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<br />
<p>IN TERMINI DI VALUTAZIONE DEL DANNO, LA LESIONE ALLA PERSONA E&#8217; PIU&#8217; GRAVE DELLA MORTE?</p>
<p>03/11/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Nel corso della mia carriera professionale ho sentito anche dire, in maniera semiseria (in fondo, il cinismo è una forma di estremizzazione dell’ironia), che se ti dovesse capitare di investire un pedone, torna indietro e accertati che sia morto altrimenti … sono guai! Ma è proprio vero che si paga più un infortunato che un morto? Beh, certo che si!</p>
<p>Tralasciamo il danno che matura in favore dei familiari, di natura patrimoniale (il dover sostenere delle spese funerarie, il dover rinunciare all’apporto economico del congiunto) o non patrimoniale (la sofferenza per la scomparsa del congiunto); qui voglio intrattenermi sul danno spettante alla vittima e che la vittima trasmetterà, eventualmente, ai suoi eredi.</p>
<p>Riesce di difficile comprensione, a chi non è avvezzo a cose giuridiche, che la lesione abbia conseguenze più gravi che non la perdita della vita.</p>
<p>Tutta colpa di Epicuro, direi.</p>
<p>Il celebre filosofo di Samo, nella sua lettera a Meceneo sulla felicità, affermava che “<em>la morte, il più temibile dei mali, non esiste per noi, perché quando noi viviamo la morte non c&#8217;è, quando c&#8217;è la morte non ci siamo noi. Non è dunque nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi essa non c&#8217;è ancora, per i morti sono essi a non esserci più</em>”. La sua riflessione serviva a diffondere l’idea che non si può avere paura della morte, perché è un fatto che non ci riguarda.</p>
<p>Aveva anche un alto argomento utile allo scopo: ci preoccupiamo del tempo che sarà dopo di noi, senza di noi; ma allora, perché mai non ci dà la medesima preoccupazione il tempo che ci ha preceduti, prima che iniziasse la nostra vita, anch’esso senza di noi? Perché il futuro ci fa più paura del passato?</p>
<p>Ma, tornando all’idea secondo cui la morte non accade a colui che muore, perché quando essa arriva lui cessa di esistere, questo è un concetto che è entrato nella giurisprudenza: la morte di un uomo non è un evento dannoso per chi la subisce, perché essa arriva in un momento in cui la vittima … non c’è, non esiste. Ed allora, non può produrre un danno la violazione del bene vita. Al contrario, produce un danno la violazione del bene salute. “<em>Una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio; nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale sia collegabile la perdita stessa</em>” (Cass. Sez. Unite n. 15350/2015 – <a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20150723/snciv@sU0@a2015@n15350@tS.clean.pdf">link</a>). Segue uno schema riepilogativo delle voci di danno spettanti ai congiunti della vittima.</p>
<p><a href="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1.jpg"><img class="alignnone wp-image-6243" src="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-300x212.jpg" alt="" width="719" height="508" srcset="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-300x212.jpg 300w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-768x543.jpg 768w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-1024x724.jpg 1024w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-710x502.jpg 710w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-1040x735.jpg 1040w" sizes="(max-width: 719px) 100vw, 719px" /></a></p>
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		<title>I FIGLI NON HANNO SOLO DIRITTI, MA &#8230;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 14:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[art. 315 bis]]></category>
		<category><![CDATA[art. 318]]></category>
		<category><![CDATA[coabitazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dei figli]]></category>
		<category><![CDATA[doveri dei figli]]></category>
		<category><![CDATA[doveri verso i figli]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[filiazione]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>
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					<description><![CDATA[DOVERI DEI FIGLI VERSO I GENITORI E LA FAMIGLIA 13/10/2017 &#8211; Avv. Giuseppe Fabozzi Figli abbandonati e figli trascurati; bambini lasciati a lungo in compagnia del solo tablet e bambini per nulla controllati dai genitori; giovani che perdono l’orientamento e finiscono in preda alle più perverse tentazioni che la giovane età offre loro. Le cronache...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DOVERI DEI FIGLI VERSO I GENITORI E LA FAMIGLIA</p>
<p>13/10/2017 &#8211; Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Figli abbandonati e figli trascurati; bambini lasciati a lungo in compagnia del solo tablet e bambini per nulla controllati dai genitori; giovani che perdono l’orientamento e finiscono in preda alle più perverse tentazioni che la giovane età offre loro. Le cronache sono piene di fatti che ci richiamano alle nostre responsabilità di genitori ed agli obblighi, sia morali che giuridici, che abbiamo nei confronti dei nostri figli, obblighi spesso disattesi e obblighi ai quali ovviamente corrispondono, quale altra faccia della medaglia, dei diritti dei figli stessi. Ma, all’interno della famiglia, i figli hanno solamente dei diritti? No, non direi; anch’essi hanno degli obblighi e, peraltro, a ben vedere neanche tanto trascurabili.</p>
<p>In particolare, l’art. 315-bis del codice civile, intitolato proprio “<em>Diritti e doveri del figlio</em>”, dispone al IV comma che “<em>Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa”</em>. L’art. 318, inoltre, stabilisce che “<em>Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare</em>”.</p>
<p>Sostanzialmente sono quindi tre gli obblighi del figlio verso i genitori: accanto al dovere di <em>rispettarli </em>c’è anche quello, di natura patrimoniale, di <em>contribuire </em>al mantenimento della famiglia; e c‘è, infine, l’obbligo di <em>convivere </em>con essa. Più nello specifico, rispettare i genitori è un dovere innanzitutto morale e come tale esso è stato recepito dalla legge; non si vede, infatti, come sia possibile sanzionare giuridicamente l’inosservanza di tale obbligo e quali iniziative i genitori possano intraprendere per costringere il figlio a rispettarli. Il dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia, invece, è già qualcosa di più concreto: nella moderna concezione di famiglia fondata sulla solidarietà tra i vari componenti, è giusto che il figlio che conviva e che abbia sostanze o redditi autonomi partecipi con il suo contributo, al pari dei suoi genitori; e nessuna importanza ha che egli sia o non sia maggiorenne. Quanto all’obbligo di convivenza è ovvio che, affinchè i genitori possano dare concretezza alla loro responsabilità ed al correlativo dovere di educazione, istruzione ed indirizzo, occorre che il figlio rimanga all’interno del nucleo familiare; ma è evidente che qui il riferimento è al figlio minorenne.</p>
<p>Ma è proprio utile parlare di obblighi dei figli verso i genitori? Certo, è giusto che i figli ne siano a conoscenza ed è giusto che essi informino la loro condotta a tali doveri, come un faro che orienti la loro vita all’interno della famiglia e dell’intera società; ne trarrebbero solo vantaggio. Ma &#8230; forse è meglio non far sapere ai genitori che, oltre ai <em>doveri</em>, hanno anche dei <em>diritti </em>nei confronti dei figli!</p>
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		<title>MA DI QUANT&#8217;E&#8217; LA DISTANZA &#8220;DI SICUREZZA&#8221; TRA VEICOLI?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 07:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 149]]></category>
		<category><![CDATA[art. 348]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[distanza di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione di colpa]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento di esecuzione e attuazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile automobilistica]]></category>
		<category><![CDATA[tamponamento]]></category>
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					<description><![CDATA[CHI TAMPONA SI PRESUME NON ABBIA RISPETTATO LA DISTANZA DI SICUREZZA. 05/10/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Tra i veicoli in marcia deve tenersi una distanza che dalla legge viene definita “distanza di sicurezza”. Molti si chiedono a quanto debba corrispondere tale distanza e in merito se ne sente di ogni foggia e colore: venti metri, trenta...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CHI TAMPONA SI PRESUME NON ABBIA RISPETTATO LA DISTANZA DI SICUREZZA.</strong></p>
<p>05/10/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Tra i veicoli in marcia deve tenersi una distanza che dalla legge viene definita “distanza di sicurezza”. Molti si chiedono a quanto debba corrispondere tale distanza e in merito se ne sente di ogni foggia e colore: venti metri, trenta metri, cento metri …</p>
<p>Ma in effetti, precisamente, qual è la distanza di sicurezza che deve intercorrere tra due veicoli in marcia? Proviamo a dare una risposta. Si parte dal disposto dell’art. 149 del codice della strada, secondo il quale “<em>durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l&#8217;arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono</em>”. Di misure esatte la norma parla al secondo ed al terzo comma, stabilendo una distanza di almeno cento metri tra veicoli per i quali sia previsto il divieto di sorpasso, sempre che ci si trovi fuori dei centri abitati e si marci su una strada con una sola corsia per ciascun senso di marcia, e stabilendo altresì che rispetto alle macchine sgombraneve o spargitrici va rispettata la distanza di almeno venti metri. Nient’altro.</p>
<p>Ed allora viene in soccorso il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che, all’art. 348, testualmente stabilisce:  “<em>La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all&#8217;entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente. </em><em>La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l&#8217;inizio della frenata</em>”.</p>
<p>Su tali premesse la Cassazione ha ritenuto che “… <em>il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l&#8217;arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l&#8217;avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. </em><em>Ne consegue che … egli resta gravato dall&#8217;onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell&#8217;automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause … a lui non imputabili. </em><em>E&#8217; vero che … l&#8217;obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale potrebbe essere l&#8217;immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Tuttavia, spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell&#8217;art. 149 </em>…”.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12270:cass-civ-sez-iii-sent-17-10-2016-n-20916-tamponamento-bisogna-valutare-la-condotta-di-entrambi-i-conducenti&amp;catid=153:cassazione-civile&amp;Itemid=784">http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12270:cass-civ-sez-iii-sent-17-10-2016-n-20916-tamponamento-bisogna-valutare-la-condotta-di-entrambi-i-conducenti&amp;catid=153:cassazione-civile&amp;Itemid=784</a></p>
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		<item>
		<title>RISCHIO POLIZZE CONTRAFFATTE – STIPULA ONLINE</title>
		<link>https://www.studiofabozzi.it/rischio-polizze-contraffatte-stipula-online/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 17:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[IVASS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[polizza contraffatta]]></category>
		<category><![CDATA[r.c. auto]]></category>
		<category><![CDATA[r.c.a.]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile automobilistica]]></category>
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					<description><![CDATA[RISCHIO POLIZZE CONTRAFFATTE – STIPULA ONLINE 28/09/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Attenzione alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica con la modalità online. Con un interessante comunicato stampa del 5 settembre scorso l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha opportunamente reso noto che sono pervenute segnalazioni relative alla commercializzazione di...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RISCHIO POLIZZE CONTRAFFATTE – STIPULA ONLINE</strong></p>
<p>28/09/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<br />
<p>Attenzione alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica con la modalità online.</p>
<p>Con un interessante comunicato stampa del 5 settembre scorso l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha opportunamente reso noto che sono pervenute segnalazioni relative alla commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte, anche aventi breve durata, attraverso taluni siti internet definiti “irregolari”, poiché non riconducibili a nessun intermediario assicurativo iscritto nel Registro.</p>
<p>L’istituto raccomanda quindi di adottare delle semplici cautele nella sottoscrizione di contratti assicurativi tramite internet, specialmente quando si tratti di polizze di durata temporanea.</p>
<p>È opportuno che l’utente, prima di sottoscrivere la polizza, verifichi che essa sia emessa da un’impresa ed un intermediario regolarmente autorizzati; la verifica può essere agevolmente effettuata attraverso la consultazione, dal sito dell’IVASS, sia degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (c’è un elenco generale ed uno specifico per la rca), sia degli avvisi relativi a casi di contraffazione, società non autorizzate e siti internet non conformi.</p>
<p>link:</p>
<p><a href="https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs065.pdf">https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs065.pdf</a></p>
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		<title>Il barbecue e i vicini</title>
		<link>https://www.studiofabozzi.it/krd-html/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 05:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 890 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[fumi]]></category>
		<category><![CDATA[immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[odori]]></category>
		<category><![CDATA[rumori]]></category>
		<category><![CDATA[vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[vicini]]></category>
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					<description><![CDATA[REALIZZAZIONE DI UN BARBECUE – DISTANZA DAL VICINO – IMMISSIONE DI FUMI E ODORI 02/07/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Il diritto di proprietà porta con sé, connaturati ad esso, taluni limiti posti a salvaguardia o di un pubblico interesse o di diritti altrui; tra questi secondi si collocano, senza dubbio, i limiti imposti dalle norme...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REALIZZAZIONE DI UN BARBECUE – DISTANZA DAL VICINO – IMMISSIONE DI FUMI E ODORI</strong></p>
<p>02/07/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Il diritto di proprietà porta con sé, connaturati ad esso, taluni limiti posti a salvaguardia o di un pubblico interesse o di diritti altrui; tra questi secondi si collocano, senza dubbio, i limiti imposti dalle norme che regolano le distanze tra le costruzioni e disciplinano il fenomeno delle immissioni di fumi, di rumori, di odori, ecc. da un fondo all’altro. Non è infrequente la situazione di conflitto tra vicini a seguito della installazione di un barbecue che, benchè realizzato su suolo esclusivo del suo utilizzatore, immetta o rischi di immettere fumi ed odori nella proprietà del vicino, per essere stato collocato troppo a ridosso del confine.</p>
<p>Di recente la Cassazione ha avuto modo di decidere una lite avente tale oggetto, stabilendo alcuni principi cardine che è opportuno conoscere. L’art. 890 del codice civile prescrive che chi voglia installare presso il confine un forno o un camino (ma vale anche per il barbecue) deve osservare, anche vi fosse un muro divisorio, le distanze stabilite dal regolamento comunale; in mancanza di un regolamento l’installazione va posta ad una distanza tale da preservare il fondo del vicino da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza. Partendo da tale norma la Cassazione, con la sentenza n. 15246 del 20/6/2017, ha ritenuto di operare un netto distinguo:</p>
<p>&#8211; se il barbecue è stato installato senza l’osservanza della distanza minima imposta dal regolamento comunale esso va considerato, senza ulteriore indagine, certamente illegittimo. Non occorre, quindi, un accertamento in concreto circa la sua nocività o la sua pericolosità; il mancato rispetto della distanza è già di per sé condizione sufficiente per poterlo ritenere fuorilegge. Opera, in tal caso, una “presunzione assoluta” di nocività e pericolosità, che non consente la possibilità di fornire la prova contraria.</p>
<p>&#8211; se, per contro, un regolamento comunale non c’è allora la presunzione è solo “relativa”, nel senso che si presume che il barbecue costituisca un pericolo per la solidità del fabbricato del vicino, per la salute e la sicurezza del vicino stesso, ma al proprietario è consentito fornire la prova che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo. È importante sottolineare che per la Cassazione non è necessario che sussista un danno ma è sufficiente che vi sia il solo pericolo che un danno possa prodursi; ne deriva che il barbecue è illegittimo anche se non viene utilizzato, poiché potenzialmente fonte di danno.</p>
<p>link:</p>
<p><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20170620/snciv@s20@a2017@n15246@tS.clean.pdf">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20170620/snciv@s20@a2017@n15246@tS.clean.pdf</a></p>
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		<title>ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO AL NEONATO</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 06:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[cognome]]></category>
		<category><![CDATA[doppio cognome]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[materno]]></category>
		<category><![CDATA[neonato]]></category>
		<category><![CDATA[stato civile]]></category>
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					<description><![CDATA[ATTRIBUZIONE AL NEONATO DEL COGNOME DELLA MADRE IN AGGIUNTA A QUELLO DEL PADRE – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 25/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi E’ di recente emanazione (del 21/12/2016) la sentenza n. 286/16 della Corte Costituzionale con la quale il giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale del complesso di norme del nostro ordinamento secondo cui al...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATTRIBUZIONE AL NEONATO DEL COGNOME DELLA MADRE IN AGGIUNTA A QUELLO DEL PADRE – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO</strong></p>
<p>25/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>E’ di recente emanazione (del 21/12/2016) la sentenza n. 286/16 della Corte Costituzionale con la quale il giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale del complesso di norme del nostro ordinamento secondo cui al figlio viene attribuito, in via automatica, il solo cognome del padre. Si tratta di un segno dei tempi, inevitabile conseguenza delle politiche legislative degli ultimi anni in tema di famiglia, di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna; ne deriva che, se vi è accordo tra i genitori, al neonato potrà ora essere attribuito il doppio cognome, posponendo quello della madre a quello del padre.</p>
<p>Ovviamente i comuni dovranno ora attrezzarsi. Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha quindi emanato una circolare operativa, la n. 7 del 14 giugno scorso, con la quale impartisce le necessarie direttive, i chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative cui dovranno conformarsi gli ufficiali di stato civile allorquando riceveranno le dichiarazioni di nascita in tal senso orientate.</p>
<p>Balza subito evidente nell’atto in questione, perché più volte sottolineato, che il cognome della madre può essere aggiunto, in particolare posticipato, a quello del padre e che per ottenere ciò è necessario che vi sia accordo tra i genitori. La circolare chiarisce però che nel caso (come quasi sempre avviene) sia il solo padre a dichiarare la nascita, non occorre che egli dia la prova del consenso della madre al doppio cognome essendo sufficiente che egli lo dichiari. D’altra parte, aggiunge il Direttore Centrale, fino ad oggi è stato sempre così con l’attribuzione del nome: anche l’attribuzione del nome presuppone l’accordo dell’altro genitore, ma il dichiarante non è tenuto a dare all’Ufficiale dello Stato Civile la prova della sua sussistenza. Viene poi precisato che nel caso in cui il cognome materno sia un cognome composto, l’aggiunta riguarderà tutti gli elementi che lo compongono. La novità riguarda, ovviamente, anche le ipotesi di adozione.</p>
<p>Ultima notazione: la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, facoltà concessa dalla legge, non può, per ovvi motivi, ritenersi compatibile con la sussistenza di un accordo tra i genitori sull’attribuzione del cognome materno.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/servizi_demografici_circolare_7_2017.pdf">http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/servizi_demografici_circolare_7_2017.pdf</a></p>
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