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	<title>Diritto di Famiglia &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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	<description>Consulenza legale - Divorzio &#124; Separazione &#124; Divorzio Breve</description>
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	<title>Diritto di Famiglia &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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		<title>I FIGLI NON HANNO SOLO DIRITTI, MA &#8230;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 14:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[DOVERI DEI FIGLI VERSO I GENITORI E LA FAMIGLIA 13/10/2017 &#8211; Avv. Giuseppe Fabozzi Figli abbandonati e figli trascurati; bambini lasciati a lungo in compagnia del solo tablet e bambini per nulla controllati dai genitori; giovani che perdono l’orientamento e finiscono in preda alle più perverse tentazioni che la giovane età offre loro. Le cronache...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DOVERI DEI FIGLI VERSO I GENITORI E LA FAMIGLIA</p>
<p>13/10/2017 &#8211; Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Figli abbandonati e figli trascurati; bambini lasciati a lungo in compagnia del solo tablet e bambini per nulla controllati dai genitori; giovani che perdono l’orientamento e finiscono in preda alle più perverse tentazioni che la giovane età offre loro. Le cronache sono piene di fatti che ci richiamano alle nostre responsabilità di genitori ed agli obblighi, sia morali che giuridici, che abbiamo nei confronti dei nostri figli, obblighi spesso disattesi e obblighi ai quali ovviamente corrispondono, quale altra faccia della medaglia, dei diritti dei figli stessi. Ma, all’interno della famiglia, i figli hanno solamente dei diritti? No, non direi; anch’essi hanno degli obblighi e, peraltro, a ben vedere neanche tanto trascurabili.</p>
<p>In particolare, l’art. 315-bis del codice civile, intitolato proprio “<em>Diritti e doveri del figlio</em>”, dispone al IV comma che “<em>Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa”</em>. L’art. 318, inoltre, stabilisce che “<em>Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare</em>”.</p>
<p>Sostanzialmente sono quindi tre gli obblighi del figlio verso i genitori: accanto al dovere di <em>rispettarli </em>c’è anche quello, di natura patrimoniale, di <em>contribuire </em>al mantenimento della famiglia; e c‘è, infine, l’obbligo di <em>convivere </em>con essa. Più nello specifico, rispettare i genitori è un dovere innanzitutto morale e come tale esso è stato recepito dalla legge; non si vede, infatti, come sia possibile sanzionare giuridicamente l’inosservanza di tale obbligo e quali iniziative i genitori possano intraprendere per costringere il figlio a rispettarli. Il dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia, invece, è già qualcosa di più concreto: nella moderna concezione di famiglia fondata sulla solidarietà tra i vari componenti, è giusto che il figlio che conviva e che abbia sostanze o redditi autonomi partecipi con il suo contributo, al pari dei suoi genitori; e nessuna importanza ha che egli sia o non sia maggiorenne. Quanto all’obbligo di convivenza è ovvio che, affinchè i genitori possano dare concretezza alla loro responsabilità ed al correlativo dovere di educazione, istruzione ed indirizzo, occorre che il figlio rimanga all’interno del nucleo familiare; ma è evidente che qui il riferimento è al figlio minorenne.</p>
<p>Ma è proprio utile parlare di obblighi dei figli verso i genitori? Certo, è giusto che i figli ne siano a conoscenza ed è giusto che essi informino la loro condotta a tali doveri, come un faro che orienti la loro vita all’interno della famiglia e dell’intera società; ne trarrebbero solo vantaggio. Ma &#8230; forse è meglio non far sapere ai genitori che, oltre ai <em>doveri</em>, hanno anche dei <em>diritti </em>nei confronti dei figli!</p>
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		<title>ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO AL NEONATO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 06:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[cognome]]></category>
		<category><![CDATA[doppio cognome]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
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		<category><![CDATA[stato civile]]></category>
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					<description><![CDATA[ATTRIBUZIONE AL NEONATO DEL COGNOME DELLA MADRE IN AGGIUNTA A QUELLO DEL PADRE – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 25/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi E’ di recente emanazione (del 21/12/2016) la sentenza n. 286/16 della Corte Costituzionale con la quale il giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale del complesso di norme del nostro ordinamento secondo cui al...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATTRIBUZIONE AL NEONATO DEL COGNOME DELLA MADRE IN AGGIUNTA A QUELLO DEL PADRE – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO</strong></p>
<p>25/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>E’ di recente emanazione (del 21/12/2016) la sentenza n. 286/16 della Corte Costituzionale con la quale il giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale del complesso di norme del nostro ordinamento secondo cui al figlio viene attribuito, in via automatica, il solo cognome del padre. Si tratta di un segno dei tempi, inevitabile conseguenza delle politiche legislative degli ultimi anni in tema di famiglia, di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna; ne deriva che, se vi è accordo tra i genitori, al neonato potrà ora essere attribuito il doppio cognome, posponendo quello della madre a quello del padre.</p>
<p>Ovviamente i comuni dovranno ora attrezzarsi. Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha quindi emanato una circolare operativa, la n. 7 del 14 giugno scorso, con la quale impartisce le necessarie direttive, i chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative cui dovranno conformarsi gli ufficiali di stato civile allorquando riceveranno le dichiarazioni di nascita in tal senso orientate.</p>
<p>Balza subito evidente nell’atto in questione, perché più volte sottolineato, che il cognome della madre può essere aggiunto, in particolare posticipato, a quello del padre e che per ottenere ciò è necessario che vi sia accordo tra i genitori. La circolare chiarisce però che nel caso (come quasi sempre avviene) sia il solo padre a dichiarare la nascita, non occorre che egli dia la prova del consenso della madre al doppio cognome essendo sufficiente che egli lo dichiari. D’altra parte, aggiunge il Direttore Centrale, fino ad oggi è stato sempre così con l’attribuzione del nome: anche l’attribuzione del nome presuppone l’accordo dell’altro genitore, ma il dichiarante non è tenuto a dare all’Ufficiale dello Stato Civile la prova della sua sussistenza. Viene poi precisato che nel caso in cui il cognome materno sia un cognome composto, l’aggiunta riguarderà tutti gli elementi che lo compongono. La novità riguarda, ovviamente, anche le ipotesi di adozione.</p>
<p>Ultima notazione: la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, facoltà concessa dalla legge, non può, per ovvi motivi, ritenersi compatibile con la sussistenza di un accordo tra i genitori sull’attribuzione del cognome materno.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/servizi_demografici_circolare_7_2017.pdf">http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/servizi_demografici_circolare_7_2017.pdf</a></p>
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		<title>Pensione di reversibilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 13:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Successione Mortis Causa]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[coniuge]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[reversibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ALL’EX CONIUGE CHE ABBIA BENEFICIATO DI ASSEGNO DIVORZILE IN UNICA SOLUZIONE – CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 22/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Alla morte del pensionato o del lavoratore che abbia maturato il periodo di contribuzione previsto dalla legge, l’INPS provvede a corrispondere, ai familiari superstiti, la pensione di reversibilità...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ALL’EX CONIUGE CHE ABBIA BENEFICIATO DI ASSEGNO DIVORZILE IN UNICA SOLUZIONE – CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE</strong></p>
<p>22/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Alla morte del pensionato o del lavoratore che abbia maturato il periodo di contribuzione previsto dalla legge, l’INPS provvede a corrispondere, ai familiari superstiti, la pensione di reversibilità  o anticipata. Al coniuge, in particolare, va una quota del 60%.</p>
<p>Tale diritto spetta anche al coniuge separato (la separazione, infatti, non fa venir meno lo status di “coniuge”) e spetta, altresì, all’ex coniuge divorziato non risposato, a condizione che egli sia però beneficiario di un assegno divorzile. Ne resta escluso, dunque, il coniuge divorziato non titolare di assegno divorzile o che sia passato a nuove nozze.</p>
<p>Può verificarsi che, dopo il divorzio, il pensionato (o lavoratore) si sia risposato, ed allora il diritto alla quota del 60% della pensione di reversibilità dell’ex coniuge concorre con l’analogo diritto del coniuge superstite; in tal caso sarà il Tribunale a stabilire la percentuale spettante a ciascuno.</p>
<p>Si è posto, in giurisprudenza, la questione seguente: posto che l’ex coniuge titolare di “assegno di divorzio” (ove non risposato) beneficia della reversibilità, può dirsi altrettanto dell’ex coniuge che, anziché percepire l’assegno divorzile periodico, lo abbia percepito una tantum, in un’unica soluzione? Ebbene, la Cassazione ha, nel tempo, sviluppato due distinti orientamenti:</p>
<p>– un orientamento secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla quota di reversibilità (o a una parte di essa, se concorre con il coniuge superstite) ha natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio. La corresponsione dell’assegno in unica soluzione su accordo delle parti è satisfattiva di qualsiasi obbligo di sostentamento e dunque non può l’ex coniuge reclamare ulteriori pretese, tra cui quella alla quota di reversibilità;</p>
<p>– un altro orientamento secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla quota di reversibilità (o a una parte di essa, se concorre con il coniuge superstite) costituisce un autonomo diritto, avente natura previdenziale, per cui esso è svincolato dalla attualità della erogazione periodica di un assegno di divorzio.</p>
<p>Da ultimo, con ordinanza n. 11543 del 10/5/17, la Prima Sezione della Cassazione, ritenuto sussistere il contrasto interno, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto.</p>
<p>link:</p>
<p><a href="http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11453_05_2017_no-index.pdf">http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11453_05_2017_no-index.pdf</a></p>
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