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	<title>Successione Mortis Causa &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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	<description>Consulenza legale - Divorzio &#124; Separazione &#124; Divorzio Breve</description>
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	<title>Successione Mortis Causa &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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		<title>TUTTA COLPA DI EPICURO, DIREI!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Successione Mortis Causa]]></category>
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					<description><![CDATA[IN TERMINI DI VALUTAZIONE DEL DANNO, LA LESIONE ALLA PERSONA E&#8217; PIU&#8217; GRAVE DELLA MORTE? 03/11/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Nel corso della mia carriera professionale ho sentito anche dire, in maniera semiseria (in fondo, il cinismo è una forma di estremizzazione dell’ironia), che se ti dovesse capitare di investire un pedone, torna indietro e...]]></description>
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<p>IN TERMINI DI VALUTAZIONE DEL DANNO, LA LESIONE ALLA PERSONA E&#8217; PIU&#8217; GRAVE DELLA MORTE?</p>
<p>03/11/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Nel corso della mia carriera professionale ho sentito anche dire, in maniera semiseria (in fondo, il cinismo è una forma di estremizzazione dell’ironia), che se ti dovesse capitare di investire un pedone, torna indietro e accertati che sia morto altrimenti … sono guai! Ma è proprio vero che si paga più un infortunato che un morto? Beh, certo che si!</p>
<p>Tralasciamo il danno che matura in favore dei familiari, di natura patrimoniale (il dover sostenere delle spese funerarie, il dover rinunciare all’apporto economico del congiunto) o non patrimoniale (la sofferenza per la scomparsa del congiunto); qui voglio intrattenermi sul danno spettante alla vittima e che la vittima trasmetterà, eventualmente, ai suoi eredi.</p>
<p>Riesce di difficile comprensione, a chi non è avvezzo a cose giuridiche, che la lesione abbia conseguenze più gravi che non la perdita della vita.</p>
<p>Tutta colpa di Epicuro, direi.</p>
<p>Il celebre filosofo di Samo, nella sua lettera a Meceneo sulla felicità, affermava che “<em>la morte, il più temibile dei mali, non esiste per noi, perché quando noi viviamo la morte non c&#8217;è, quando c&#8217;è la morte non ci siamo noi. Non è dunque nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi essa non c&#8217;è ancora, per i morti sono essi a non esserci più</em>”. La sua riflessione serviva a diffondere l’idea che non si può avere paura della morte, perché è un fatto che non ci riguarda.</p>
<p>Aveva anche un alto argomento utile allo scopo: ci preoccupiamo del tempo che sarà dopo di noi, senza di noi; ma allora, perché mai non ci dà la medesima preoccupazione il tempo che ci ha preceduti, prima che iniziasse la nostra vita, anch’esso senza di noi? Perché il futuro ci fa più paura del passato?</p>
<p>Ma, tornando all’idea secondo cui la morte non accade a colui che muore, perché quando essa arriva lui cessa di esistere, questo è un concetto che è entrato nella giurisprudenza: la morte di un uomo non è un evento dannoso per chi la subisce, perché essa arriva in un momento in cui la vittima … non c’è, non esiste. Ed allora, non può produrre un danno la violazione del bene vita. Al contrario, produce un danno la violazione del bene salute. “<em>Una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio; nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale sia collegabile la perdita stessa</em>” (Cass. Sez. Unite n. 15350/2015 – <a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20150723/snciv@sU0@a2015@n15350@tS.clean.pdf">link</a>). Segue uno schema riepilogativo delle voci di danno spettanti ai congiunti della vittima.</p>
<p><a href="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1.jpg"><img class="alignnone wp-image-6243" src="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-300x212.jpg" alt="" width="719" height="508" srcset="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-300x212.jpg 300w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-768x543.jpg 768w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-1024x724.jpg 1024w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-710x502.jpg 710w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/11/D-DANNO-DA-MORTE-DEL-CONGIUNTO_1-1040x735.jpg 1040w" sizes="(max-width: 719px) 100vw, 719px" /></a></p>
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		<title>Pensione di reversibilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 13:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Successione Mortis Causa]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[coniuge]]></category>
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		<category><![CDATA[pensione]]></category>
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					<description><![CDATA[PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ALL’EX CONIUGE CHE ABBIA BENEFICIATO DI ASSEGNO DIVORZILE IN UNICA SOLUZIONE – CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 22/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Alla morte del pensionato o del lavoratore che abbia maturato il periodo di contribuzione previsto dalla legge, l’INPS provvede a corrispondere, ai familiari superstiti, la pensione di reversibilità...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ALL’EX CONIUGE CHE ABBIA BENEFICIATO DI ASSEGNO DIVORZILE IN UNICA SOLUZIONE – CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE</strong></p>
<p>22/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Alla morte del pensionato o del lavoratore che abbia maturato il periodo di contribuzione previsto dalla legge, l’INPS provvede a corrispondere, ai familiari superstiti, la pensione di reversibilità  o anticipata. Al coniuge, in particolare, va una quota del 60%.</p>
<p>Tale diritto spetta anche al coniuge separato (la separazione, infatti, non fa venir meno lo status di “coniuge”) e spetta, altresì, all’ex coniuge divorziato non risposato, a condizione che egli sia però beneficiario di un assegno divorzile. Ne resta escluso, dunque, il coniuge divorziato non titolare di assegno divorzile o che sia passato a nuove nozze.</p>
<p>Può verificarsi che, dopo il divorzio, il pensionato (o lavoratore) si sia risposato, ed allora il diritto alla quota del 60% della pensione di reversibilità dell’ex coniuge concorre con l’analogo diritto del coniuge superstite; in tal caso sarà il Tribunale a stabilire la percentuale spettante a ciascuno.</p>
<p>Si è posto, in giurisprudenza, la questione seguente: posto che l’ex coniuge titolare di “assegno di divorzio” (ove non risposato) beneficia della reversibilità, può dirsi altrettanto dell’ex coniuge che, anziché percepire l’assegno divorzile periodico, lo abbia percepito una tantum, in un’unica soluzione? Ebbene, la Cassazione ha, nel tempo, sviluppato due distinti orientamenti:</p>
<p>– un orientamento secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla quota di reversibilità (o a una parte di essa, se concorre con il coniuge superstite) ha natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio. La corresponsione dell’assegno in unica soluzione su accordo delle parti è satisfattiva di qualsiasi obbligo di sostentamento e dunque non può l’ex coniuge reclamare ulteriori pretese, tra cui quella alla quota di reversibilità;</p>
<p>– un altro orientamento secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla quota di reversibilità (o a una parte di essa, se concorre con il coniuge superstite) costituisce un autonomo diritto, avente natura previdenziale, per cui esso è svincolato dalla attualità della erogazione periodica di un assegno di divorzio.</p>
<p>Da ultimo, con ordinanza n. 11543 del 10/5/17, la Prima Sezione della Cassazione, ritenuto sussistere il contrasto interno, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto.</p>
<p>link:</p>
<p><a href="http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11453_05_2017_no-index.pdf">http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11453_05_2017_no-index.pdf</a></p>
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