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	<title>Successione &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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	<description>Consulenza legale - Divorzio &#124; Separazione &#124; Divorzio Breve</description>
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	<title>Successione &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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		<title>Tabella quota disponibile</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:51:39 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6147" src="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-quota-disponibile-studio-fabozzi.png" alt="" width="908" height="523" srcset="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-quota-disponibile-studio-fabozzi.png 908w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-quota-disponibile-studio-fabozzi-300x173.png 300w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-quota-disponibile-studio-fabozzi-768x442.png 768w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-quota-disponibile-studio-fabozzi-710x409.png 710w" sizes="(max-width: 908px) 100vw, 908px" /></p>
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		<title>Tabella dei diritti del coniuge superstite</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:38:05 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6146" src="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-diritti-coniuge-superstite-studio-fabozzi.png" alt="" width="908" height="529" srcset="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-diritti-coniuge-superstite-studio-fabozzi.png 908w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-diritti-coniuge-superstite-studio-fabozzi-300x175.png 300w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-diritti-coniuge-superstite-studio-fabozzi-768x447.png 768w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2017/02/tabella-diritti-coniuge-superstite-studio-fabozzi-710x414.png 710w" sizes="(max-width: 908px) 100vw, 908px" /></p>
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		<title>Successione testamentaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hiram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:26:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Successione testamentaria Ciascuno può disporre delle proprie sostanze per dopo la sua morte, sebbene con dei limiti (vedi successione necessaria). L’atto con il quale si esprimono le ultime volontà è il testamento, che è un atto sempre revocabile o modificabile. Quanto alla forma, esso può essere: &#8211; olografo: il testamento olografo è il più semplice...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Successione testamentaria</em></strong></p>
<p>Ciascuno può disporre delle proprie sostanze per dopo la sua morte, sebbene con dei limiti (vedi successione <em>necessaria</em>).</p>
<p>L’atto con il quale si esprimono le ultime volontà è il testamento, che è un atto sempre revocabile o modificabile.</p>
<p>Quanto alla forma, esso può essere:</p>
<p>&#8211; <em>olografo</em>: il testamento olografo è il più semplice dei testamenti. Esso consiste in una semplice dichiarazione autografa (scritta di pugno dal testatore, in ogni sua parte), svincolata da rigide formalità, purchè rechi una data ed una sottoscrizione.</p>
<p>&#8211; <em>pubblico</em>: il testamento pubblico è dichiarato al Notaio, pubblico ufficiale, che, alla presenza di testimoni, lo incarta in un atto pubblico. Il Notaio conserva l’atto, il cui contenuto viene poi portato a conoscenza dei terzi solamente alla morte del testatore.</p>
<p>&#8211; <em>segreto</em>: il testamento segreto è un atto, contenente le ultime volontà, che viene consegnato in busta sigillata dal testatore al Notaio, che redige un verbale di ricezione alla presenza di testimoni. Non sono necessarie né la data né l’autografia, ma la sottoscrizione è imprescindibile.</p>
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		<title>Successione necessaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hiram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:24:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Successione necessaria (degli eredi legittimari) Ci sia o non ci sia il testamento, ci sono alcuni stretti congiunti che necessariamente sono eredi, non possono essere esclusi dalla successione, poiché il nostro ordinamento non conosce l’istituto della diseredazione. Ciò vuol dire che chi intende disporre delle proprie sostanze per quando cesserà di vivere potrà farlo solo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Successione necessaria</em></strong> (degli <em>eredi legittimari</em>)</p>
<p>Ci sia o non ci sia il testamento, ci sono alcuni stretti congiunti che necessariamente sono eredi, non possono essere esclusi dalla successione, poiché il nostro ordinamento non conosce l’istituto della diseredazione.</p>
<p>Ciò vuol dire che chi intende disporre delle proprie sostanze per quando cesserà di vivere potrà farlo solo per una quota (c.d. <em>disponibile</em>), salvaguardando così la rimanente quota (c.d. <em>legittima</em>) che necessariamente deve essere riservata agli eredi legittimari.</p>
<p>I congiunti che non possono essere pretermessi dalla successione sono il coniuge, i figli e (se non ci sono figli) gli ascendenti.</p>
<p>Le diverse ipotesi sono:</p>
<p>&#8211; solo un figlio: il testatore può disporre di ½ del suo patrimonio, riservandone l’altro ½ al figlio;</p>
<p>&#8211; un figlio ed il coniuge: il testatore può disporre di 1/3 del suo patrimonio, riservandone 1/3 al figlio ed 1/3 al coniuge;</p>
<p>&#8211; due o più figli: il testatore può disporre di 1/3 del patrimonio, riservandone 2/3 ai figli;</p>
<p>&#8211; due o più figli ed il coniuge: il testatore può disporre di ¼ del suo patrimonio, riservandone ¼ al coniuge ed ½ ai figli;</p>
<p>&#8211; solo il coniuge: il testatore può disporre di 1/2 del patrimonio, riservandone l’altro 1/2</p>
<p>al coniuge;</p>
<p>&#8211; coniuge e ascendenti (senza figli): il testatore può disporre di ¼ del suo patrimonio, riservandone ½ al coniuge e ¼ agli ascendenti;</p>
<p>&#8211; solo gli ascendenti: il testatore può disporre di 2/3 del suo patrimonio, riservandone 1/3 agli ascendenti.</p>
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		<title>Successione legittima</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:23:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Successione in assenza di testamento (successione legittima) Quando un soggetto muore senza lasciare un testamento è la legge, il codice civile in particolare, che regolamenta il destino del suo patrimonio; si parla, quindi, di successione legittima. C’è sempre un successore, sia esso il coniuge o i figli o altri parenti; e se proprio non c’è...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Successione in assenza di testamento</em></strong> (<em>successione legittima</em>)</p>
<p>Quando un soggetto muore senza lasciare un testamento è la legge, il codice civile in particolare, che regolamenta il destino del suo patrimonio; si parla, quindi, di <em>successione legittima</em>.</p>
<p>C’è sempre un successore, sia esso il coniuge o i figli o altri parenti; e se proprio non c’è nessuno allora l’eredità si devolve allo Stato (è importante però sapere che lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati).</p>
<p>Nella più diffusa delle ipotesi, che cioè il de cuius lasci il coniuge e dei figli, eredi saranno il coniuge per 1/3 e i figli per i rimanenti 2/3; se, però, il figlio è uno solo allora l’eredità sarà sua per ½ e del coniuge superstite per l’altro ½.</p>
<p>Se restano solo i figli (nel caso in cui, ad esempio, il coniuge sia premorto) essi succederanno in parti uguali.</p>
<p>La successione dei figli e quella del coniuge con figli escludono ogni altro soggetto.</p>
<p>Più complessa è la questione negli altri casi.</p>
<p>Il coniuge senza figli deve, infatti, partecipare con i genitori e con i fratelli e sorelle del de cuius, se ve ne sono, ai quali va comunque complessivamente 1/3 dell’eredità.</p>
<p>Se non ci sono né coniuge nè figli, la successione avverrà, nell’ordine, in favore dei genitori e dei fratelli e sorelle (o loro discendenti, se premorti), degli altri ascendenti, degli altri parenti entro il sesto grado, dello Stato.</p>
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		<title>Eredità e legato</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 17:47:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il testamento può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale (come ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale) ma la sua funzione tipica è quella di istituire (nominare) eredi e, eventualmente, legatari. Erede è colui che succede nei rapporti attivi e passivi del de cuius, per cui è detto successore a titolo universale; ciò...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il testamento può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale (come ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale) ma la sua funzione tipica è quella di istituire (nominare) eredi e, eventualmente, legatari.</p>
<p>Erede è colui che succede nei rapporti attivi e passivi del de cuius, per cui è detto <em>successore a titolo universale</em>; ciò può avvenire sia per l’intero (unico erede) sia per quota (due o più eredi).</p>
<p>Legatario è colui al quale, con una disposizione testamentaria detta <em>legato</em>, viene attribuito un bene o un diritto determinato (ad es. un dato immobile, una somma di danaro), per cui è detto <em>successore a titolo particolare</em>.</p>
<p>È ovvio che mentre l’erede risponde, con il proprio patrimonio, dei debiti del de cuius il legatario vi è tenuto solo nei limiti del legato ricevuto.</p>
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		<title>Successione Mortis Causa</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 09:41:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[SUCCESSIONI MORTIS CAUSA (per causa di morte): La morte di un congiunto impone di rappresentarsi, più o meno tempestivamente, cosa ne sarà del suo patrimonio, inteso come complesso di attività e beni ma anche di eventuali passività. C’è da chiedersi che ne sarà di tutto ciò alla sua morte, chi se ne avvantaggerà o, a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SUCCESSIONI MORTIS CAUSA</strong> (per causa di morte):</p>
<p>La morte di un congiunto impone di rappresentarsi, più o meno tempestivamente, cosa ne sarà del suo patrimonio, inteso come complesso di attività e beni ma anche di eventuali passività.</p>
<p>C’è da chiedersi che ne sarà di tutto ciò alla sua morte, chi se ne avvantaggerà o, a seconda dei casi, chi ne sopporterà il peso.</p>
<p>Al momento dell’apertura della successione, che coincide con quello della morte del soggetto, le situazioni che possono venire a crearsi sono molteplici e, spesso, anche complesse, talché la consulenza del giurista s’impone o è almeno consigliata.</p>
<p>Può infatti verificarsi che vi siano passività tali da rendere non conveniente assumere la qualità di erede, così come può verificarsi che vi siano eredi minorenni o comunque incapaci o che nell’eredità non confluisca qualche bene del de cuius perché destinato, a titolo di legato, ad altro soggetto, può verificarsi che sia stato estromesso dalla successione uno stretto congiunto che invece non poteva essere ignorato.</p>
<p>Le dinamiche sono tante e tali che, talvolta, non si è in grado di gestirle senza l’assistenza del legale, anche con riferimento ai termini cui esse sono legate.</p>
<p>La prima importante verifica da effettuare è se il de cuius abbia lasciato un testamento o se, invece, non abbia provveduto a disporre delle proprie sostanze per dopo la sua morte.</p>
<br />
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