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	<title>codice della strada &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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	<description>Consulenza legale - Divorzio &#124; Separazione &#124; Divorzio Breve</description>
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		<title>Ambulanze e circolazione stradale</title>
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		<pubDate>Fri, 31 May 2024 10:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[IL CONDUCENTE DELL’AMBULANZA NON È TENUTO AD OSSERVARE LA SEGNALETICA MA NON PUÒ IGNORARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA, CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO. 31/05/2024 &#8211; Avv. Giuseppe FABOZZI Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 4316 dello scorso febbraio. Invero, l&#8217;art. 177 – 2° comma &#8211; del vigente codice della strada consente ai conducenti degli autoveicoli...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-6295" src="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-300x300.png" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-300x300.png 300w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-150x150.png 150w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934-45x45.png 45w, https://www.studiofabozzi.it/wp-content/uploads/2024/05/medical-27_icon-icons.com_73934.png 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p><strong>IL CONDUCENTE DELL’AMBULANZA NON </strong><strong>È </strong><strong>TENUTO AD OSSERVARE LA SEGNALETICA MA NON PU</strong><strong>Ò </strong><strong>IGNORARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA, CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO.</strong></p>
<p>31/05/2024 &#8211; Avv. Giuseppe FABOZZI</p>
<p>Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 4316 dello scorso febbraio.</p>
<p>Invero, l&#8217;art. 177 – 2° comma &#8211; del vigente codice della strada consente ai conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, nell&#8217;espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, di ignorare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico; tutto ciò deve però avvenire nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, alle quali essi devono comunque conformarsi.</p>
<p>Per costante giurisprudenza della Corte tale norma va letta nel senso che il conducente dell’ambulanza (o degli altri mezzi ivi indicati) che abbia attivato la sirena e il lampeggiante è autorizzato a violare le regole sulla circolazione stradale e quindi non potrà essere sanzionato per questo; ma la disposizione del codice non lo esonera affatto dall&#8217;osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, che sempre devono ispirare il comportamento su strada.</p>
<p>In altri termini, da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze, alle quali deve invece adeguare la sua condotta di guida.</p>
<p>Ovviamente non può tacersi del fatto che il medesimo articolo del codice, al 3° comma, impone che chiunque si trovi su una strada percorsa dall’autoambulanza o su una strada ad essa adiacente e in prossimità dell’incrocio, appena udito il segnale acustico, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.</p>
<p>Una notazione: la norma altresì vieta esplicitamente un comportamento piuttosto diffuso e espressione di malcostume, quello di seguire l’ambulanza al fine di avvantaggiarsene nella progressione di marcia.</p>
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		<title>MA DI QUANT&#8217;E&#8217; LA DISTANZA &#8220;DI SICUREZZA&#8221; TRA VEICOLI?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 07:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 149]]></category>
		<category><![CDATA[art. 348]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[distanza di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione di colpa]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento di esecuzione e attuazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile automobilistica]]></category>
		<category><![CDATA[tamponamento]]></category>
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					<description><![CDATA[CHI TAMPONA SI PRESUME NON ABBIA RISPETTATO LA DISTANZA DI SICUREZZA. 05/10/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Tra i veicoli in marcia deve tenersi una distanza che dalla legge viene definita “distanza di sicurezza”. Molti si chiedono a quanto debba corrispondere tale distanza e in merito se ne sente di ogni foggia e colore: venti metri, trenta...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CHI TAMPONA SI PRESUME NON ABBIA RISPETTATO LA DISTANZA DI SICUREZZA.</strong></p>
<p>05/10/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Tra i veicoli in marcia deve tenersi una distanza che dalla legge viene definita “distanza di sicurezza”. Molti si chiedono a quanto debba corrispondere tale distanza e in merito se ne sente di ogni foggia e colore: venti metri, trenta metri, cento metri …</p>
<p>Ma in effetti, precisamente, qual è la distanza di sicurezza che deve intercorrere tra due veicoli in marcia? Proviamo a dare una risposta. Si parte dal disposto dell’art. 149 del codice della strada, secondo il quale “<em>durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l&#8217;arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono</em>”. Di misure esatte la norma parla al secondo ed al terzo comma, stabilendo una distanza di almeno cento metri tra veicoli per i quali sia previsto il divieto di sorpasso, sempre che ci si trovi fuori dei centri abitati e si marci su una strada con una sola corsia per ciascun senso di marcia, e stabilendo altresì che rispetto alle macchine sgombraneve o spargitrici va rispettata la distanza di almeno venti metri. Nient’altro.</p>
<p>Ed allora viene in soccorso il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che, all’art. 348, testualmente stabilisce:  “<em>La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all&#8217;entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente. </em><em>La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l&#8217;inizio della frenata</em>”.</p>
<p>Su tali premesse la Cassazione ha ritenuto che “… <em>il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l&#8217;arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l&#8217;avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. </em><em>Ne consegue che … egli resta gravato dall&#8217;onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell&#8217;automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause … a lui non imputabili. </em><em>E&#8217; vero che … l&#8217;obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale potrebbe essere l&#8217;immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Tuttavia, spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell&#8217;art. 149 </em>…”.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12270:cass-civ-sez-iii-sent-17-10-2016-n-20916-tamponamento-bisogna-valutare-la-condotta-di-entrambi-i-conducenti&amp;catid=153:cassazione-civile&amp;Itemid=784">http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12270:cass-civ-sez-iii-sent-17-10-2016-n-20916-tamponamento-bisogna-valutare-la-condotta-di-entrambi-i-conducenti&amp;catid=153:cassazione-civile&amp;Itemid=784</a></p>
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