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	<title>immissioni &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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	<description>Consulenza legale - Divorzio &#124; Separazione &#124; Divorzio Breve</description>
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		<title>Il barbecue e i vicini</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 05:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 890 c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[REALIZZAZIONE DI UN BARBECUE – DISTANZA DAL VICINO – IMMISSIONE DI FUMI E ODORI 02/07/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Il diritto di proprietà porta con sé, connaturati ad esso, taluni limiti posti a salvaguardia o di un pubblico interesse o di diritti altrui; tra questi secondi si collocano, senza dubbio, i limiti imposti dalle norme...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REALIZZAZIONE DI UN BARBECUE – DISTANZA DAL VICINO – IMMISSIONE DI FUMI E ODORI</strong></p>
<p>02/07/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Il diritto di proprietà porta con sé, connaturati ad esso, taluni limiti posti a salvaguardia o di un pubblico interesse o di diritti altrui; tra questi secondi si collocano, senza dubbio, i limiti imposti dalle norme che regolano le distanze tra le costruzioni e disciplinano il fenomeno delle immissioni di fumi, di rumori, di odori, ecc. da un fondo all’altro. Non è infrequente la situazione di conflitto tra vicini a seguito della installazione di un barbecue che, benchè realizzato su suolo esclusivo del suo utilizzatore, immetta o rischi di immettere fumi ed odori nella proprietà del vicino, per essere stato collocato troppo a ridosso del confine.</p>
<p>Di recente la Cassazione ha avuto modo di decidere una lite avente tale oggetto, stabilendo alcuni principi cardine che è opportuno conoscere. L’art. 890 del codice civile prescrive che chi voglia installare presso il confine un forno o un camino (ma vale anche per il barbecue) deve osservare, anche vi fosse un muro divisorio, le distanze stabilite dal regolamento comunale; in mancanza di un regolamento l’installazione va posta ad una distanza tale da preservare il fondo del vicino da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza. Partendo da tale norma la Cassazione, con la sentenza n. 15246 del 20/6/2017, ha ritenuto di operare un netto distinguo:</p>
<p>&#8211; se il barbecue è stato installato senza l’osservanza della distanza minima imposta dal regolamento comunale esso va considerato, senza ulteriore indagine, certamente illegittimo. Non occorre, quindi, un accertamento in concreto circa la sua nocività o la sua pericolosità; il mancato rispetto della distanza è già di per sé condizione sufficiente per poterlo ritenere fuorilegge. Opera, in tal caso, una “presunzione assoluta” di nocività e pericolosità, che non consente la possibilità di fornire la prova contraria.</p>
<p>&#8211; se, per contro, un regolamento comunale non c’è allora la presunzione è solo “relativa”, nel senso che si presume che il barbecue costituisca un pericolo per la solidità del fabbricato del vicino, per la salute e la sicurezza del vicino stesso, ma al proprietario è consentito fornire la prova che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo. È importante sottolineare che per la Cassazione non è necessario che sussista un danno ma è sufficiente che vi sia il solo pericolo che un danno possa prodursi; ne deriva che il barbecue è illegittimo anche se non viene utilizzato, poiché potenzialmente fonte di danno.</p>
<p>link:</p>
<p><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20170620/snciv@s20@a2017@n15246@tS.clean.pdf">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20170620/snciv@s20@a2017@n15246@tS.clean.pdf</a></p>
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