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	<title>responsabilità civile automobilistica &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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	<description>Consulenza legale - Divorzio &#124; Separazione &#124; Divorzio Breve</description>
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	<title>responsabilità civile automobilistica &#8211; Studio Legale Fabozzi</title>
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		<title>MA DI QUANT&#8217;E&#8217; LA DISTANZA &#8220;DI SICUREZZA&#8221; TRA VEICOLI?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 07:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 149]]></category>
		<category><![CDATA[art. 348]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[distanza di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione di colpa]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità civile automobilistica]]></category>
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					<description><![CDATA[CHI TAMPONA SI PRESUME NON ABBIA RISPETTATO LA DISTANZA DI SICUREZZA. 05/10/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Tra i veicoli in marcia deve tenersi una distanza che dalla legge viene definita “distanza di sicurezza”. Molti si chiedono a quanto debba corrispondere tale distanza e in merito se ne sente di ogni foggia e colore: venti metri, trenta...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CHI TAMPONA SI PRESUME NON ABBIA RISPETTATO LA DISTANZA DI SICUREZZA.</strong></p>
<p>05/10/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<p>Tra i veicoli in marcia deve tenersi una distanza che dalla legge viene definita “distanza di sicurezza”. Molti si chiedono a quanto debba corrispondere tale distanza e in merito se ne sente di ogni foggia e colore: venti metri, trenta metri, cento metri …</p>
<p>Ma in effetti, precisamente, qual è la distanza di sicurezza che deve intercorrere tra due veicoli in marcia? Proviamo a dare una risposta. Si parte dal disposto dell’art. 149 del codice della strada, secondo il quale “<em>durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l&#8217;arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono</em>”. Di misure esatte la norma parla al secondo ed al terzo comma, stabilendo una distanza di almeno cento metri tra veicoli per i quali sia previsto il divieto di sorpasso, sempre che ci si trovi fuori dei centri abitati e si marci su una strada con una sola corsia per ciascun senso di marcia, e stabilendo altresì che rispetto alle macchine sgombraneve o spargitrici va rispettata la distanza di almeno venti metri. Nient’altro.</p>
<p>Ed allora viene in soccorso il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che, all’art. 348, testualmente stabilisce:  “<em>La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all&#8217;entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente. </em><em>La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l&#8217;inizio della frenata</em>”.</p>
<p>Su tali premesse la Cassazione ha ritenuto che “… <em>il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l&#8217;arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l&#8217;avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. </em><em>Ne consegue che … egli resta gravato dall&#8217;onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell&#8217;automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause … a lui non imputabili. </em><em>E&#8217; vero che … l&#8217;obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale potrebbe essere l&#8217;immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Tuttavia, spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell&#8217;art. 149 </em>…”.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12270:cass-civ-sez-iii-sent-17-10-2016-n-20916-tamponamento-bisogna-valutare-la-condotta-di-entrambi-i-conducenti&amp;catid=153:cassazione-civile&amp;Itemid=784">http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12270:cass-civ-sez-iii-sent-17-10-2016-n-20916-tamponamento-bisogna-valutare-la-condotta-di-entrambi-i-conducenti&amp;catid=153:cassazione-civile&amp;Itemid=784</a></p>
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		<title>RISCHIO POLIZZE CONTRAFFATTE – STIPULA ONLINE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiofabozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 17:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[IVASS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[polizza contraffatta]]></category>
		<category><![CDATA[r.c. auto]]></category>
		<category><![CDATA[r.c.a.]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile automobilistica]]></category>
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					<description><![CDATA[RISCHIO POLIZZE CONTRAFFATTE – STIPULA ONLINE 28/09/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi Attenzione alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica con la modalità online. Con un interessante comunicato stampa del 5 settembre scorso l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha opportunamente reso noto che sono pervenute segnalazioni relative alla commercializzazione di...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RISCHIO POLIZZE CONTRAFFATTE – STIPULA ONLINE</strong></p>
<p>28/09/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi</p>
<br />
<p>Attenzione alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica con la modalità online.</p>
<p>Con un interessante comunicato stampa del 5 settembre scorso l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha opportunamente reso noto che sono pervenute segnalazioni relative alla commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte, anche aventi breve durata, attraverso taluni siti internet definiti “irregolari”, poiché non riconducibili a nessun intermediario assicurativo iscritto nel Registro.</p>
<p>L’istituto raccomanda quindi di adottare delle semplici cautele nella sottoscrizione di contratti assicurativi tramite internet, specialmente quando si tratti di polizze di durata temporanea.</p>
<p>È opportuno che l’utente, prima di sottoscrivere la polizza, verifichi che essa sia emessa da un’impresa ed un intermediario regolarmente autorizzati; la verifica può essere agevolmente effettuata attraverso la consultazione, dal sito dell’IVASS, sia degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (c’è un elenco generale ed uno specifico per la rca), sia degli avvisi relativi a casi di contraffazione, società non autorizzate e siti internet non conformi.</p>
<p>link:</p>
<p><a href="https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs065.pdf">https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs065.pdf</a></p>
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