Per la gestione del patrimonio della famiglia il nostro ordinamento giuridico prevede, quale regime predefinito, il regime della “comunione legale” dei beni; predefinito perché esso si applica in mancanza di diversa convenzione, a tutte quelle famiglie, cioè, in cui i coniugi non esprimano alcuna specifica scelta.

Ma la legge consente ai coniugi di scegliere, all’atto del matrimonio o in un momento successivo, il diverso regime della “separazione” oppure quello della “comunione convenzionale” dei beni.

Più nello specifico:

Comunione legale dei beni

La regola generale è che i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio entrano in comunione, sono cioè in proprietà di entrambi, anche se li avesse acquistati uno solo di essi.

Entrambi i coniugi gestiscono il patrimonio della famiglia, con uguali poteri. Gli atti di ordinaria amministrazione competono a ciascuno di essi, disgiuntamente dall’altro; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi.

Restano quindi esclusi dalla comunione:

– i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio;

– i beni ricevuti per successione o per donazione;

– i beni di uso strettamente personale;

– i beni che servono al coniuge per la sua attività lavorativa o imprenditoriale;

– i crediti da risarcimento del danno alla persona.

La comunione cessa nel momento in cui i coniugi si separano.

Separazione dei beni

Il regime della separazione dei beni è il regime patrimoniale più semplice: i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni; ciascuno di essi ne rimane quindi proprietario, sia che si tratti di beni che già possedeva prima del matrimonio sia che si tratti, invece, di beni acquistati successivamente, già da sposato.

Ne deriva che ciascun coniuge amministrerà liberamente i propri beni, disponendone a piacimento.

Il regime della separazione dei beni può essere scelto al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, oppure in un momento successivo, con un apposito atto di convenzione.

Fondo patrimoniale

I coniugi (o anche uno solo di essi) possono infine decidere di destinare taluni loro beni immobili, beni mobili registrati oppure titoli di credito ad un fondo avente la finalità di fare fronte ai bisogni della famiglia.

Per la costituzione del fondo patrimoniale occorre l’atto pubblico (del Notaio).

La particolarità sta nel fatto che tali beni, per la specifica destinazione che essi hanno, non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per l’amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per l’amministrazione dei beni della comunione legale.

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