ACCESSO GRATUITO ALLA GIUSTIZIA (gratuito patrocinio):
Le condizioni di indigenza o, più genericamente, di difficoltà economiche non debbono, in uno Stato moderno, essere di ostacolo all’esplicazione del diritto di difesa che, nel nostro ordinamento in particolare, è un diritto costituzionalmente garantito.
Il Patrocinio a spese dello Stato, comunemente conosciuto come Gratuito Patrocinio, è il beneficio concesso a chi versa in disagiate condizioni economiche di ricorrere alla Giustizia a spese dello Stato.
La materia è regolamentata dal D.P.R. n. 115 del 30/5/2002 e dalla Legge n. 25 del 24/2/2005.
Possono accedere al beneficio del gratuito patrocinio sia i cittadini italiani sia gli stranieri, purchè siano privi di reddito oppure percepiscano un reddito familiare complessivo non superiore al tetto fissato, con cadenza biennale, con decreto del Ministero della Giustizia; il limite di reddito oggi vigente è di € 11.528,41, così come indicato dal decreto ministeriale del 7/5/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12/8/2015.
Il reddito al quale va fatto riferimento è il reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, dell’intero nucleo dei familiari conviventi (inseriti quindi nello stato di famiglia del richiedente).
È ovvio che nei casi in cui si debba intraprendere (o comunque partecipare a) un giudizio in una posizione di conflitto con un familiare (si pensi, ad esempio, ad una causa di separazione personale tra coniugi) il reddito al quale fare riferimento è quello del solo richiedente.
Per accedere al beneficio occorre presentare domanda alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove il giudizio è in corso o deve iniziarsi.
Il C.O.A. esamina l’istanza e, ove ritenga soddisfatti i requisiti di ammissibilità, ammette il richiedente al beneficio.
Una volta ottenuto il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio l’interessato conferisce l’incarico all’Avvocato, scegliendolo tra quelli inseriti dell’elenco appositamente predisposto dal Consiglio dell’Ordine.