Successione in assenza di testamento (successione legittima)
Quando un soggetto muore senza lasciare un testamento è la legge, il codice civile in particolare, che regolamenta il destino del suo patrimonio; si parla, quindi, di successione legittima.
C’è sempre un successore, sia esso il coniuge o i figli o altri parenti; e se proprio non c’è nessuno allora l’eredità si devolve allo Stato (è importante però sapere che lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati).
Nella più diffusa delle ipotesi, che cioè il de cuius lasci il coniuge e dei figli, eredi saranno il coniuge per 1/3 e i figli per i rimanenti 2/3; se, però, il figlio è uno solo allora l’eredità sarà sua per ½ e del coniuge superstite per l’altro ½.
Se restano solo i figli (nel caso in cui, ad esempio, il coniuge sia premorto) essi succederanno in parti uguali.
La successione dei figli e quella del coniuge con figli escludono ogni altro soggetto.
Più complessa è la questione negli altri casi.
Il coniuge senza figli deve, infatti, partecipare con i genitori e con i fratelli e sorelle del de cuius, se ve ne sono, ai quali va comunque complessivamente 1/3 dell’eredità.
Se non ci sono né coniuge nè figli, la successione avverrà, nell’ordine, in favore dei genitori e dei fratelli e sorelle (o loro discendenti, se premorti), degli altri ascendenti, degli altri parenti entro il sesto grado, dello Stato.
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