Successione necessaria (degli eredi legittimari)

Ci sia o non ci sia il testamento, ci sono alcuni stretti congiunti che necessariamente sono eredi, non possono essere esclusi dalla successione, poiché il nostro ordinamento non conosce l’istituto della diseredazione.

Ciò vuol dire che chi intende disporre delle proprie sostanze per quando cesserà di vivere potrà farlo solo per una quota (c.d. disponibile), salvaguardando così la rimanente quota (c.d. legittima) che necessariamente deve essere riservata agli eredi legittimari.

I congiunti che non possono essere pretermessi dalla successione sono il coniuge, i figli e (se non ci sono figli) gli ascendenti.

Le diverse ipotesi sono:

– solo un figlio: il testatore può disporre di ½ del suo patrimonio, riservandone l’altro ½ al figlio;

– un figlio ed il coniuge: il testatore può disporre di 1/3 del suo patrimonio, riservandone 1/3 al figlio ed 1/3 al coniuge;

– due o più figli: il testatore può disporre di 1/3 del patrimonio, riservandone 2/3 ai figli;

– due o più figli ed il coniuge: il testatore può disporre di ¼ del suo patrimonio, riservandone ¼ al coniuge ed ½ ai figli;

– solo il coniuge: il testatore può disporre di 1/2 del patrimonio, riservandone l’altro 1/2

al coniuge;

– coniuge e ascendenti (senza figli): il testatore può disporre di ¼ del suo patrimonio, riservandone ½ al coniuge e ¼ agli ascendenti;

– solo gli ascendenti: il testatore può disporre di 2/3 del suo patrimonio, riservandone 1/3 agli ascendenti.

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