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Il barbecue e i vicini

REALIZZAZIONE DI UN BARBECUE – DISTANZA DAL VICINO – IMMISSIONE DI FUMI E ODORI

02/07/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi

Il diritto di proprietà porta con sé, connaturati ad esso, taluni limiti posti a salvaguardia o di un pubblico interesse o di diritti altrui; tra questi secondi si collocano, senza dubbio, i limiti imposti dalle norme che regolano le distanze tra le costruzioni e disciplinano il fenomeno delle immissioni di fumi, di rumori, di odori, ecc. da un fondo all’altro. Non è infrequente la situazione di conflitto tra vicini a seguito della installazione di un barbecue che, benchè realizzato su suolo esclusivo del suo utilizzatore, immetta o rischi di immettere fumi ed odori nella proprietà del vicino, per essere stato collocato troppo a ridosso del confine.

Di recente la Cassazione ha avuto modo di decidere una lite avente tale oggetto, stabilendo alcuni principi cardine che è opportuno conoscere. L’art. 890 del codice civile prescrive che chi voglia installare presso il confine un forno o un camino (ma vale anche per il barbecue) deve osservare, anche vi fosse un muro divisorio, le distanze stabilite dal regolamento comunale; in mancanza di un regolamento l’installazione va posta ad una distanza tale da preservare il fondo del vicino da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza. Partendo da tale norma la Cassazione, con la sentenza n. 15246 del 20/6/2017, ha ritenuto di operare un netto distinguo:

– se il barbecue è stato installato senza l’osservanza della distanza minima imposta dal regolamento comunale esso va considerato, senza ulteriore indagine, certamente illegittimo. Non occorre, quindi, un accertamento in concreto circa la sua nocività o la sua pericolosità; il mancato rispetto della distanza è già di per sé condizione sufficiente per poterlo ritenere fuorilegge. Opera, in tal caso, una “presunzione assoluta” di nocività e pericolosità, che non consente la possibilità di fornire la prova contraria.

– se, per contro, un regolamento comunale non c’è allora la presunzione è solo “relativa”, nel senso che si presume che il barbecue costituisca un pericolo per la solidità del fabbricato del vicino, per la salute e la sicurezza del vicino stesso, ma al proprietario è consentito fornire la prova che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo. È importante sottolineare che per la Cassazione non è necessario che sussista un danno ma è sufficiente che vi sia il solo pericolo che un danno possa prodursi; ne deriva che il barbecue è illegittimo anche se non viene utilizzato, poiché potenzialmente fonte di danno.

link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170620/snciv@s20@a2017@n15246@tS.clean.pdf

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