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Pensione di reversibilità

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ALL’EX CONIUGE CHE ABBIA BENEFICIATO DI ASSEGNO DIVORZILE IN UNICA SOLUZIONE – CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

22/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi

Alla morte del pensionato o del lavoratore che abbia maturato il periodo di contribuzione previsto dalla legge, l’INPS provvede a corrispondere, ai familiari superstiti, la pensione di reversibilità  o anticipata. Al coniuge, in particolare, va una quota del 60%.

Tale diritto spetta anche al coniuge separato (la separazione, infatti, non fa venir meno lo status di “coniuge”) e spetta, altresì, all’ex coniuge divorziato non risposato, a condizione che egli sia però beneficiario di un assegno divorzile. Ne resta escluso, dunque, il coniuge divorziato non titolare di assegno divorzile o che sia passato a nuove nozze.

Può verificarsi che, dopo il divorzio, il pensionato (o lavoratore) si sia risposato, ed allora il diritto alla quota del 60% della pensione di reversibilità dell’ex coniuge concorre con l’analogo diritto del coniuge superstite; in tal caso sarà il Tribunale a stabilire la percentuale spettante a ciascuno.

Si è posto, in giurisprudenza, la questione seguente: posto che l’ex coniuge titolare di “assegno di divorzio” (ove non risposato) beneficia della reversibilità, può dirsi altrettanto dell’ex coniuge che, anziché percepire l’assegno divorzile periodico, lo abbia percepito una tantum, in un’unica soluzione? Ebbene, la Cassazione ha, nel tempo, sviluppato due distinti orientamenti:

– un orientamento secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla quota di reversibilità (o a una parte di essa, se concorre con il coniuge superstite) ha natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio. La corresponsione dell’assegno in unica soluzione su accordo delle parti è satisfattiva di qualsiasi obbligo di sostentamento e dunque non può l’ex coniuge reclamare ulteriori pretese, tra cui quella alla quota di reversibilità;

– un altro orientamento secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla quota di reversibilità (o a una parte di essa, se concorre con il coniuge superstite) costituisce un autonomo diritto, avente natura previdenziale, per cui esso è svincolato dalla attualità della erogazione periodica di un assegno di divorzio.

Da ultimo, con ordinanza n. 11543 del 10/5/17, la Prima Sezione della Cassazione, ritenuto sussistere il contrasto interno, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto.

link:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11453_05_2017_no-index.pdf

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